Il contratto di locazione ad uso transitorio è stato introdotto dalla L. n. 431/1998, dal D. M. del 5 marzo 1999 e dal D. M. 30 dicembre 2002. Voglio fornirti uno sguardo il più preciso e completo possibile, chiarendo in modo definitivo chi può stipulare questa tipologia di contratto di locazione, a cosa prestare massima attenzione, cosa non fare e tutti vantaggi connessi a questa delicata, pratica locatizia.
Di vitale importanza è non sottovalutare mai nulla, soprattutto in questo particolare universo e fragile epoca economica. Tutto deve essere fatto in modo scrupoloso. Ora starai pensando che fino a ieri, tua zia, il tuo vicino di casa o tuo cuggggino ha affittato anche senza contratto di affitto e il tutto si è concluso bene.
Ma di questi tempi, i furbi sono sempre in agguato, aspettano solo di trovare l’occasione favorevole per infilarsi in casa di qualche ignaro proprietario per tentare, utilizzando qualche stratagemma. di smettere di pagare il canone, ridurlo in modo sostanziale, oppure in alcuni casi, chiedere anche un bel risarcimento pari a 36 mensilità dell’ultimo canone versato.
Sono migliaia le dinamiche che si possono creare fra proprietario e conduttore, spesso imprevedibili. Si sa, la vita è bella ma anche piena di sorprese inaspettate. Con l’articolo di oggi, nel prossimi paragrafi ti rivelerò situazioni che non pensavi nemmeno esistessero.
I rischi nel contratto di affitto transitorio
Troppo spesso, vige la regola del “fai da te” e del “ho sentito dire dal barista” oppure DEVI in questo modo perché mio cugggggino ha affittato così e gli è andata grassa ed è diventato ricco sfondato.
Tale pratica, ha portato una valanga di proprietari a illudersi, mettendosi in casa l’inquilino sbagliato, cioè quel tipo di persona dal naso lungo, che entrato in possesso dell’immobile e nei mesi successivi, si è rivelato tutt’altro soggetto, rendendo la vita del locatore un inferno.
Non ci si pensa, ma l’effetto più grave di aver locato la propria casa all’inquilino volpino, si ripercuote nella famiglia, nella quotidianità, nel lavoro, nelle relazioni.
Il problema si trasforma in un tarlo che si ficca nella testa.
Il proprietario, difronte a un inquilino arrogante, si sente impotente. Sa di avere in casa sua una persona che fa quel ca…zo che gli pare, mancando pure di rispetto, prevaricando su tutto e su tutti.
La regola aurea da seguire
La prima regola più importante che mi sento di darti e di trovarti un inquilino affidabile. Non avere fretta, agisci con calma, occhi aperti e orecchie all’insù.
Se la locazione transitoria non viene ben fatta e non si presta attenzione agli step corretti, attivando le tutele adeguate, il locatore si espone al rischio altissimo di incappare in quei casi dove gli inquilini hanno la possibilità, attraverso adeguata azione giudiziaria, di richiedere un risarcimento fino ad un massimo di 36 mensilità dell’ultimo canone versato.
Art. 3, comma 3 della legge n. 431/1998:
“Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito”.
Art. 3, comma 5 della legge n. 431/1998:
“Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con procedura giudiziaria, la disponibilità dell’alloggio e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al risarcimento di cui al comma 3 (trentasei mensilità)“.
Ricordati inoltre ,che i contratti transitori sono diversi e ognuno e regolamentato in modo differente, quindi non fare di testa tua e attieniti alle regole e alla disciplina locatizia.
Lascia perdere le leggende metropolitane da bar, i sentito dire, il mio “cuggggggggino” di qua, la mia “amicccccca” di la, gli inquilini furbi, soprattutto in momenti delicati come questi, si trovano dietro l’angolo.
Ma sopratutto, ci sono inquilini che sono disposti a firmare contratti transitori per poi attaccarsi al pelo sull’uovo e solo successivamente, quando saranno entrati in possesso di casa tua, chiedere d’ufficio la trasformazione di quel contratto, in uno ordinario di durata 4+4.
Leggendo questo articolo, sicuramente ti si aprirà un mondo nuovo, tuttavia se ti senti incerta e insicura, rischiando con il fai da te, e solo successivamente accorgerti che hai commesso errori che ti costeranno 8/9 volte l’investimento iniziale (fra avvocato, spese legali,, giri a vuoto, telefonate inutili e forse qualche notte insonne), prenota la tua sessione di consulenza personalizzata.
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INDICE DEGLI ARGOMENTI:
- Rischi contratto affitto transitorio: cosa non fare
- Contratto locazione transitorio motivazioni
- Che cosa è e come funziona il contratto transitorio ?
- Fac simile contratto di locazione ad uso transitorio 2020
- Esempi di esigenze transitorie conduttore
- Contratto transitorio esigenze del locatore
- Case vacanze normativa: il contratto di locazione
- Locazione di natura transitoria le agevolazioni fiscali
- Affitti transitori: le regole per gli studenti
- Contratti di locazione transitoria a canone concordato: cosa sono?
- Disdetta contratto di locazione transitorio
- La risoluzione anticipata del contratto da parte locatore
- I sacrifici del proprietario
Cosa non fare i rischi
Molti proprietari/locatori “in barba a tutto e a tutti” stipulano contratti transitori violando palesemente l’obbligo di inserire nel contratto di locazione apposita clausola che individui la motivazione per cui la locazione ha una durata breve.
Se il tuo inquilino è un po scaltro potrebbe metterti in seria difficoltà, trasformando la locazione in un contratto di 4 anni più quattro. Questo è uno degli errori più comuni che colpiscono i contratti di locazione ad uso transitorio. Nello specifico il Tribunale di Milano con sentenza di settembre 2017 n. 9299 ha fatto luce su questo aspetto.
L’articolo 2, comma 6, del DM 16/1/2017 dispone che «i contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall’art. 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998 ( il contratto si trasforma in una locazione ordinaria di durata anni 4+4) in caso di inadempimento delle modalità di stipula del contratto previste dai commi 1, 2, 4, 5 del presente articolo»
Altro errore pazzesco è dimenticarsi di confermare l’esigenza transitoria comunicandola al conduttore attraverso lettera raccomandata A/R entro i termini stabiliti dalla legge. Questa comunicazione per il 90% delle volte viene dimenticata dal proprietario.
Il rischio che si incorre, è che in mancanza di questa comunicazione, il contratto diventi come indicato nel paragrafo precedente in un contratto di affitto 4+4.
Il locatore che si arrende al suo inquilino.
Il Contratto di Locazione ad uso transitorio: che cos’è e come funziona ?
Il locatore che decide di stipulare un contratto di locazione ad uso transitorio può sottoscriverlo per un mese fino ad un massimo di 18 mesi, tale requisito è fondamentale per accedere a tale tipologia di contratto.
Il soggetto che stipula il contratto, deve essere titolare di diritto reale di godimento di un bene immobiliare ad uso abitativo.
A causa del forte cambiamento che il nostro bel paese è andato incontro negli ultimi venti anni, questi contratti sono stati pensati per andare incontro a particolari esigenze sia del proprietario/locatore che del conduttore.
Tali contratti sono stipulati per soddisfare particolari esigenze dei proprietari e/o dei conduttori per fattispecie – con particolare riferimento a quelle derivanti da mobilità lavorativa.
I motivi della transitorietà: durata, requisiti, motivazioni.
Le parti devono indicare in modo chiaro e tangibile e con specifica clausola che individui, quale sia l’esigenza transitoria comprovata del locatore o del conduttore.
Negli affitti transitori disciplinati dalla legge 431/98, in quanto diversi da quelli della normale e continuativa dimora, comporta una permanenza solo
precaria e saltuaria dell’inquilino nell’immobile, assumendo carattere eccezionale e temporaneo.
Le parti sono obbligate ad allegare al contratto di affitto, la documentazione che attesti, in modo chiaro la motivazione che individui l’esigenza transitoria del proprietario e/o dell’inquilino.
Esempio del conduttore: mi serve la casa per un anno perché sto costruendo la villa nuova, finché la mia casa non sarà pronta abiterò per 12 mesi l’immobile (la concessione edilizia o i documenti autorizzativi sono una prova tangibile. Ma attenzione: è indispensabile attenersi alle indicazioni contenute all’interno dei accordi territoriali.
Esempio del locatore: ho mio figlio che rientrerà dall’estero fra 10 mesi e per il momento voglio affittare casa finché non sarà tornato, oppure mia figlia si sposa fra 12 mesi e per il momento preferisco affittare finché non ci verrà ad abitare lei.4
Tante e tante altre motivazioni possono essere considerate esigenze transitorie, ma vanno comparate con quanto indicato nelle disposizioni che regolano la disciplina.
Per stipulare il contratto ad uso transitorio è necessario utilizzare il modello predisposto e messo a disposizione dal DM.
Il contratto ad uso transitorio, per legge, non può per legge essere prorogato o rinnovato e termina con la scadenza naturale pattuita in fase contrattuale.
Le case vacanza e le tipologie di contratto
Alcuni sono convinti di poter stipulare un contratto di affitto transitorio per affittare una casa vacanza, ma questa tipologia è regolamentata in modo diverso.
La Corte di Cassazione, con sentenza n.2380 del 10 marzo 1988 recita: “La locazione stagionale non può configurarsi come un rapporto unitario, che una volta perfezionato ha durata identica a quella degli altri tipi di contratto ad uso diverso previsti dall’articolo 27, legge n.392/1978, ma stante l’obbligo posto a carico del locatore, realizza una serie di rapporti distinti ancorché collegati, avendo il legislatore assunto come presupposto la normale scadenza del contratto al termine della stagione e la sua annuale rinnovabilità, secondo la volontà del conduttore, per un arco di tempo prestabilito nella misura massima”.
Gli immobili affittati esclusivamente per finalità turistiche sono regolamentati da una disciplina differente, cosicché sia il locatore che conduttore hanno la possibilità di derogare a molti aspetti Per tale disciplina, si va riferimento al c.c. art 1571 e successive.
In particolare l’art 53 attraverso il DL 2011 del 23 maggio ha sottolineato che gli immobili affittati per finalità turistiche, in qualsiasi luogo situati, sono regolati dalle disposizioni del c.c. in tema di locazione. Per non incorrere in sanzioni o nullità, il contratto turistico deve essere redatto attenendosi a precise indicazioni.
Nello specifico, questo tipo di contratto si riferisce ad un periodo di vacanza quindi ad una finalità transitoria con una durata precisa e ben stabilita.
Gli studenti e le locazioni transitorie
Presta attenzione a non confondere il contratto di locazione transitorio per studenti, in quanto tale tipologia è disciplinata diversamente.
In tal caso, questa tipologia di affitto ha una durata da 6 mesi fino ad un massimo di 36, inoltre questi contratti, hanno la possibilità di essere rinnovati per pari periodo alla prima scadenza, a meno che l’inquilino, non comunichi disdetta al locatore nei termini previsti e indicati nel contratto.
Solitamente questa tipologia di affitto è rivolta espressamente nei Comuni sede di Università, di corsi universitari distaccati e di specializzazione, e comunque di istituti di istruzione superiore, disciplinati da regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508 nonché nei Comuni limitrofi e qualora il conduttore (in questo caso lo studente) sia iscritto ad un corso di laurea o di formazione post laurea (quali master, dottorati, specializzazione o perfezionamenti) in un comune diverso da quello di residenza.
In modo dialettico questi conduttori vendono definiti i “fuori sede”, cioè quegli studenti che risiedono in una città diversa da quella in cui è ubicata l’Università.
I fac simile di contratto di locazione transitorio a canone concordato: vincoli e disciplina
Il modello contrattuale è molto ferreo e vincolato, per questa tipologia tassativamente si fa riferimento al DM 16/01//2017.
Per gli studenti universitari o equiparati è necessaria l’asseverazione da parte delle associazioni di categoria (asppi, sicet, uniat, uppi, confedilizia ecc ecc). L’immobile, chiaramente deve trovarsi nel Comune in cui ha sede l’università o in una città vicina e che il tuo dolce conduttore sia uno studente.
Occhi sempre aperti perché per calcolare il canone di affitto dovrai far riferimento all’art. 5 della legge 431/1998 che stabilisce «è facoltà dei Comuni sede di università o di corsi universitari distaccati, eventualmente d’intesa con Comuni limitrofi, promuovere specifici accordi locali (….)”
L’articolo 4 della convenzione che regolamenta questa disciplina prevede che le parti debbano utilizzare la tabella oneri accessori attenendosi alle indicazioni contenute nella disciplina che regola questa tipologia contrattuali.
La locazione transitoria a Canone Concordato
Molti mi chiedono se possono stipulare contratti transitori e canone libero, la riposta è sì, ma sono in alcuni Comuni che non rientrano nei cosi detti “alta tensione abitativa” o meglio quei Comuni che attraverso il DM 16 gennaio 2017, che ha sostituito il precedente del 2012 ora possono sottoscrivere accordi territoriali. n questi ultimi, o meglio nei “Comuni ad alta tensione abitativa” nei Comuni che confinano con essi, nonché nei capoluoghi di provincia, il canone deve essere concordato e definito rispettando precisi parametri.
Presta massima attenzione a come ti muovi perché molto spesso vige la legge della giungla e ognuno interpreta le linee guida come gli pare e piace, richiedendo documentazione, molto spesso inutile, facendo perdere ai proprietari intere giornate di lavoro. In questo articolo, spiego in modo chiaro e pratico cosa si cela dietro alle quinte delle organizzazioni di rappresentanza degli inquilini e dei proprietari.
Tienti stretta i capelli perché si “drizzeranno.”
I casi atipici dei contratti transitori a canone concordato
Nel nuovo decreto ministeriale è stata inserita la possibilità di stipulare un contratto di locazione transitoria a canone concordato non riconducibile nei vincoli imposti dalla legge.
Locazione di natura transitoria e contratti concordati: le agevolazioni fiscali conduttore
In relazione a quanto stabilito dall’articolo 10 della legge n. 431/1998 e dall’articolo 13-ter del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall’articolo 2, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, stipulati o rinnovati a norma degli articoli 2, comma 3 e 4, commi 2 e 3, della citata legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione, nei seguenti importi:
- a) euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;
- b) euro 247,90 se il reddito complessivo supera euro 15.493,71 ma non euro 30.987,41 ma non alla soglia di 30.987,41 euro.
Detrazioni per i giovanotti che vivono in affitto
In questo caso rientrano in questo beneficio i soggetti (conduttore) compresi tra i 20 e i 30 anni, per i quali spetta (per i primi tre anni di canone) una detrazione fissa di 991,60 euro, a patto però che il reddito complessivo non sia superiore a 15.493,71 euro.
Agevolazioni fiscali per chi ha trasferisce la residenza per lavoro
Per quelle persone che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione. A vantaggio di questi contribuenti, infatti, è prevista una detrazione.
L’agevolazione è applicata a condizione che:
- il lavoratore abbia trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo
- il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione
- la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.
Studenti fuori sede e le detrazioni fiscali
Per quanto riguarda gli studenti frequentanti università o atenei situati in comuni diversi da quello in cui lo studente è residente
Esistono detrazioni fiscali nella misura del 19% ed è calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro. Naturalmente gli immobili oggetto di locazione dovranno essere situati nello stesso comune in cui ha sede l’università o in comuni vicini, con una distanza di almeno 100 Km dal comune ove lo studente è residente Invece 50 km per gli studenti residenti in zone montane o disagiate.
Per i contratti di sublocazione, la detrazione non è ammessa. Dal 2012 la detrazione per “i fuori sede” è fattibile anche per gli studenti frequentanti corsi di laurea in Università/atenei che appartengono a stati dell’Unione Europea.
Il Modello di Contratto
Il modello fac simile contratto di locazione transitorio 2020, dal 9 settembre è disponibile solo per una ristrettissima cerchia di locatori che hanno scoperto il nuovo e Rivoluzionario metodo Affitta Con Furbizia . Quindi se cerchi il modello da utilizzare per stipulare una sana e sicura locazione, puoi scoprire come ottenerlo accedendo qui.
Se gironzolando in giro per il web stai cercando il modello contratto di locazione agenzia delle entrate ti dico subito che non c’è. Puoi trovare i modelli standardizzati, di appena 4 o 5 paginette.
Dal mio punto di vista un contratto fatto bene, deve essere redatto da una persona esperta che conosce altrettanto bene la materia e abbia esperienza.
Alcuni mi hanno chiesto dove trovare il modello contratto di locazione transitorio ammobiliato. Ti basta scoprire Affitta Con Furbizia, il nuovo metodo Rivoluzionario di affittare casa in Italia. Butta un’occhio qui
Disdetta contratto di locazione transitorio: la Guida.
La comunicazione della disdetta al termine della locazione non serve per questo contratto, in quanto avviene automaticamente alla scadenza naturale del contratto.
Tuttavia, se fosse stato il locatore ad indicare nel contratto le ragioni della transitorietà, queste devono essere confermate attraverso A/R prima della scadenza.
Ti esorto a prestare massima attenzione, perché se il conduttore resta nell’immobile dopo la sua naturale scadenza, oppure se il locatore comunica al conduttore il perdurare dell’esigenza transitoria ed entro 6 mesi non adibisce l’immobile all’ uso dichiarato, il contratto potrebbe essere impugnato ed essere soggetto alla disciplina ordinaria, cioè il 4+4 art. 2 comma 1 della legge 431/98. oppure il proprietario sarà tenuto al risarcimento di un numero massimo di 36 mensilità di canone in favore dell’inquilino.
Con gravi ripercussioni per quei locatori convinti che l’inquilino se ne debba andare.
Mi sono capitati molti casi di locatori che hanno deciso di affidarmi il loro immobile dopo essere usciti da complesse vicissitudini a causa dei loro inquilini scaltri (e ce ne sono molti di questi, che vivono la propria vita cercando di escogitare come fregare gli altri) minacciando il proprietario, di chiedere, attraverso azione giudiziaria, il risarcimento fino ad un massimo di 36 mensilità di affitto.
Qualora l’inquilino intendesse recedere anticipatamente dal contratto di locazione transitorio, questo, in genere dovrà comunicarlo al locatore con una lettera A/R da un minimo di 1 ad un massimo di 6 mesi prima, dipende dalla durata contrattuale. Tuttavia, nei prossimi paragrafi ho approfondito questo aspetto.
In ogni caso, resta fermo che il canone dovrà essere pagato dal conduttore fino al giorno della consegna delle chiavi o del termine contrattuale.
Scioglimento o recesso anticipato del contratto da parte del proprietario
Non è previsto la disdetta anticipata da parte del proprietario. Anche se mi capita di avere in consulenza proprietari che hanno tentato più volte di rescindere dal contratto, nella speranza che l’inquilino beccasse come una gallina. Devi sapere che molti inquilini, al contrario di come si pensa, ne sanno più di un avvocato.
Inoltre si sottovaluta il fatto che in caso di controversia sul contratto di locazione i diritti dell’inquilino vengono quasi sempre messi prima di quelli del locatore. Attenzione non è sempre così, ma la legge tende a tutelare la parte più debole, cioè l’inquilino.
I problemi e le controversie con il proprietario di casa sono all’ordine del giorno. I rischi di un contratto di affitto transitorio si trovano nidificati proprio nella fase iniziale, cioè quella fase in cui proprietario e inquilino seminano le basi del loro rapporto.
Troppo spesso si tende a sottovalutare questa delicatissima fase, dando per scontato una miriade di elementi essenziali, pensando sempre che le cose rimangono immutate per l’eternità, ma non si calcolano i cambiamenti e le prove, che la vita riserva ogni giorno agli esseri umani.
Ecco perché avere a fianco a te un professionista esperto che ti guidi giorno dopo giorno nelle scelte corrette da fare, ti permetterà di non trovarti impreparata agli attacchi inaspettati che il tuo inquilino – qualora si trovasse in difficoltà – potrebbe sferrare da un giorno all’altro.
Le difficoltà dell’inquilino potrebbero essere legate ai cambiamenti economici, lavorativi, di necessità, di coppia, di invidia, si salute, di incomprensione fra marito e moglie.
Forse non lo sai, ma gli inquilini vedono il proprietario di casa come un gran Signore a cui il “cielo o il mago Merlino” ha donato il patrimonio immobiliare, quindi nella testa dell’inquilino frulla la frase “il proprietario è stato più fortunato di me”, quindi l’effetto invidia alberga nella testa del 98 % dei conduttori.
Il recesso del conduttore dal contratto di locazione transitorio
Il conduttore è obbligato a dare comunicazione al locatore con un preavviso di almeno 3 mesi prima e con i costi (ove esistenti) per la risoluzione del contratto a suo carico.
La stessa cosa vale per gli studenti, i quali hanno la facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi con un preavviso minimo di 3 mesi.
In ogni caso, resta sempre fermo, che il canone dovrà essere pagato fino al giorno in cui si abita l’immobile.
I sacrifici del proprietario-locatore
Gli inquilini non conoscono i sacrifici che hai fatto, non sanno che molto probabilmente il tuo patrimonio immobiliare te lo sei sudata con ore e ore di lavoro ogni giorno, strappando con i denti la carne dall’osso, combattendo contro tutto e tutti.
Gli inquilini non sanno che probabilmente il tuo patrimonio immobiliare c’è grazie ai sacrifici dei tuoi genitori, alle rinunce, dall’accantonamento di una lira dopo l’altra, dalle rinunce di andarsene in vacanza pur di arrivare a fine mese e pagarsi la casa.
Gli inquilini ignorano i costi che un proprietario di casa ha e quanto ammontala gestione di un patrimonio immobiliare, grande o piccolo che sia, non sanno quanto costa il mantenimento in buono stato di una casa e quante sono le tasse da pagare ogni anno.
Ecco perché l’inquilino deve essere gestito nel giusto modo, altrimenti il padrone di casa sarà lui………e non te!
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Affitta Con Furbizia Non è per te se:
Se sei un locatore che crede che l’inquilino sia una mucca da mungere
Se sei il classico tipo di locatore che nonostante gli stai offrendo un opportunità è incapace a causa della sua ignoranza, di cogliere l’attimo
Sei un locatore che continua imperterrito “con il paraocchi” a fare quello che a sempre fatto con il risultato che a fine anno anziché guadagnare è in rimessa o fa la “patta”
Se sei un locatore che non ha ancora capito che che in momenti di crisi “c’è l’ignorante che piange e c’è il furbo che vende fazzoletti”
Sei un locatore che vuole conoscere la verità ed entrare finalmente nella stanza dei bottoni e vuole conoscere quello che fino ad oggi gli è stato tenuto nascosto.
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Ci vediamo presto
Miki Martinazzi
Pingback: Contratto 4+4: come fare senza sbagliare mai, le novità 2020.
Buongiorno,
sono titolare di un appartamento che affitto regolarmente con contratti di locazione turistica (attività non imprenditoriale comunicata al SUAP lo scorso anno).
A seguito dell’emergenza sanitaria in atto dovuta al COVID-19, il governo ha dichiarato che:
“Le strutture turistico-ricettive di varia tipologia come i bed and breakfast e le altre strutture ricettive possono proseguire la propria attività, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività, esclusivamente nei casi in cui siano ospitate persone impegnate in attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali.”
Ho ricevuto una richiesta da parte dell’AUSL di Cesena di ospitare un medico per 2 mesi. Ho sempre stipulato contratti di locazione breve e, quindi, inferiori a 30 giorni…ora sono un pò in panico.
Mi sembra che ci siano tutti i presupposti per stipulare un contratto transitorio ma, leggendo i suoi articoli mi sono spaventata. La AUSL mi chiede di stipulare un contratto con loro ma di indicare nel contratto che l’utilizzo dell’immobile è ad esclusivo servizio del medico che mi indica….posso quindi modificare il contratto?
Ci sono altre tipologie contrattuali più consone alla situazione?
Ho capito che devo fare una comunicazione al Prefetto e, questo non mi spaventa ma…devo anche dare comunicazione di sospensione in Comune (ho chiamato il SUAP ieri e non mi hanno saputo rispondere). Pensandoci mi sembra un controsenso, se comunico al prefetto che proseguo l’attività perché devo comunicare al Comune che la sospendo?
Gentilissima Silvia, l’argomento è molto delicato e se le rispondessi in questa sede, rischierei di essere frainteso. Inoltre la sua domanda è molto interessante e richiederebbe da parte mia, una risposta molto lunga, articolata e con un impegno di scrittura troppo lungo.
Quindi, le posso suggerire di contattarmi attraverso email, utilizzando senza impegno alcuno, la form dedicata che le posto qui Preferirei darle una risposta esaustiva utilizzando mezzi diversi. Io e mia moglie abbiamo gestito per tanti anni un Bed & Breakfast con risultati eccellenti, quindi capisco benissimo le dinamiche e quello che sta cercando di dirmi. Attendo sue notizie.
Miki Martinazzi
Salve.Volevo capire quali documenti devo chiedere da allegare al contratto che facciano capire che sia transitorio e quindi non rischiare che si trasformi in un normale contratto 4+4?
Devo affittare per 1 anno a una coppia di medici che abitano in un’altra regione e vengono nel mio appartamento 1 settimana al mese perchè operano in libera professione in varie strutture della mia zona.
Grazie!
Buongiorno Alessia, da quanto mi dice non vedo ostacoli alcuni nel stipulare il contratto transitorio. Si ricordi che nei comuni con piu’ di 10.000 abitanti deve stipulare il contratto transitorio facendo riferimento agli accori territoriali stipulati da comune ove è situato l’immobile.
Dai suoi inquilini si faccia consegnare un documento che possa provare quanto loro asseriscono. Nel suo caso potrebbe essere un contratto a termine, che il medico ha sottoscritto con la struttura o con le strutture con cui collabora. Insomma qualsiasi documento tangibile che possa provare la transitorietà contrattuale del conduttore.
Cordialmente
Miki Martinazzi
Buongiorno, ho letto con interesse il suo articolo. Dovrei affittare il mio appartamento ad una lavoratrice per un mese (34 giorni) e pensavo di adottare la formula del contratto transitorio, in quanto mi sembra la più appropriata. I costi di registrazione spettano metà al conduttore e metà al locatore? E in merito alla cedolare secca, quanto andrei a pagare per questo tipo di contratto?
Grazie mille.
Chiara
Bauona sera Chiara, per stipulare un contratto transitorio, tutto dipende in quale città si trova il suo immobile, in alcuni casi non è cosi’ scontato che possa farlo. Qualora lei scegliesse la cedolare secca, non ci sono imposte e bolli per la registrazione.
Tuttavia per quanto mi sta dicendo, il suo coso andrebbe analizzato con più attenzione, in quanto il contratto se non osservasse quanto le indica la legge, potrebbe essere impugnato dal suo inquilino e trasformato in contratto ordinario 4+4.
Qualora volesse affittare in sicurezza ed evitare grattacapi, la invio a prenotare una sessione di consulenza personalizzata con il sottoscritto, da questo link. In questo modo potrò analizzare più da vicino il suo caso e successivamente fornirle l’assistenza necessaria a non commettere passi falsi.
Buona notte
Miki Martinazzi
buona sera,
ho un appartamento affittato.
tipo : contratto ordinario a canone libero ( 4 + 4 anni )
durata : 01/09/2012 31/08/2016 rinnovabile per altri 4 anni
così è stato . Quindi in data 31/08/2020 scadrà definitivamente.
In data 26/12/2018 ho inviato una raccomandata nella quale segnalavo la volontà di NON voler
procedere ad un ulteriore rinnovo dopo la scadenza del 31/08/2020 .
Ora gli inquilini mi chiedono di rimanere ancora x un po’ ADDUCENDO ANCHE LA
SCUSA DEL LOCKDOWN DOVUTO AL COVID .
Questa motivazione potrebbe valere per stipulare un contratto “temporaneo ” di un anno ?
Grazie x l’interessamento
Rosy
Gentilissima Rosetta, quanto lei asserisce come motivazione transitoria, non appare valida e tangibile. Come fa a dimostrare in modo certo la transitorietà del contratto, ma soprattutto come pensa di documentarla?
Il modo per forzare e trovare una valida motivazione esiste nel rispetto della L 431/98 e del DM 16/01/2017, ma questa sede e attraverso una riduttiva risposta, non è possibile farlo.
A tal proposito le suggerisco una consulenza con il sottoscritto, attraverso la quale le indicherò come attivarsi e superare il problema, rispettando la legge e senza incorrere in brutte e future sorprese.
Clicchi qui per prenotare la sua consulenza personalizzata.
Cordialmente
Miki Martinazzi
Salve, ho un appartamento parzialmente affittato con cedolare secca al 21% in un comune con meno di 10.000 abitanti con contratto temporaneo di 18 mesi in scadenza, fatto stipulare da un’associazione sindacale. Ho la residenza in questo appartamento, le utenze vista la transitorietà sono rimaste a mio nome ma suo carico come da contratto. La clausola di transitorietà è stata dichiarata da me e dal conduttore. Non ho inviato la lettera A/R entro i termini stabiliti al conduttore e lui non l’ha inviata a me. Il conduttore vorrebbe rimanere almeno un’altro anno perchè il motivo di transitorietà persiste. A me andrebbe bene anche per più tempo perchè il conduttore si è rivelato preciso nei pagamenti. Vorrei sapere: 1) l’importo del canone l’ho stabilito io e non in base agli accordi territoriali, il contratto è valido? 2) Che succede alla scadenza, si può fare fare un nuovo contratto transitorio alla stessa persona visto che permangono i motivi di transitorietà? Si può prorogare quello esistente tramite modello RLI? Se invece non facciamo niente diventa un 4+4? Nel caso bisogna comunicare qualcosa all’Agenzia delle Entrate?
Grazie
Buona domenica Luca, da quanto lei ha scritto e dai pochi elementi in mio possesso, le rispondo che il suo contratto è valido è sicuramente è stato fatto rispettando i vincoli del Decreto Ministeriale 16/01/2017.
Avendo pero’, omesso l’invio della raccomandata al suo inquilino, il rischio è di ritrovarsi, qualora questo sia scaltro e furbo e solo se lo richiedesse, con un contratto 4+4. Al contrario se il suo inquilino è affidabile e sia in buona fede, credo che il problema non ci sia.
Non capisco come mai il suo contratto originariamente era transitorio e nonostante sia scaduto, continui fra lei e il suo inquilino a persistere la transitorietà.
Tuttavia, alla scadenza, lei potrà stipulare un NUOVO contratto transitorio, ricordandosi pero’ di rispettare le indicazioni della normativa di riferimento e della L. 431/98, in caso contrario il rischio elevato è quello che le ho indicato sopra.
La proroga, per la tipologia contrattuale riconducibile all’art 5. comm. 1 L 431/98 (contratto transitorio ordinario), non è permessa.
Qualora, alla scadenza dell’attuale contratto, lei non facesse nulla, si troverebbe ad avere un inquilino in casa sua e a gestire una locazione senza titolo e valido contratto, con tutte le conseguenze, i rischi e le responsabilità che ne possono derivare.
Felice giornata e felice domenica.
Miki Martinazzi
Ciao! Ottimo articolo. Quali sono i termini per presentare la ragione della natura transitoria del contratto a mezzo raccomandata A/R? 30 giorni dalla stipula?
Buongiorno Anna, non ha capito bene la sua domanda, ma credo di aver intuito che cosa intendeva dire. Il contratto di locazione va registrato entro 30 giorno dalla stipula contrattuale.
Tuttavia è bene sapere che nel caso in cui il contratto venga sottoscritto in data antecedente alla sua decorrenza, i 30 giorno vengono calcolati da questa data.
Cordialmente
Miki Martinazzi
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