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La riconsegna dell’immobile locato: il verbale, le modalità e le chiavi

Il giorno della restituzione di un immobile, tanti proprietari hanno paura di esercitare il controllo sul proprio inquilino, purtroppo questo è un problema. Solo nei giorni successivi la riconsegna dell’immobile locato, il locatore, dopo un’attenta e accurata analisi dell’immobile si rende conto delle “magagne” inaspettate che il suo caro e amato inquilino gli ha lasciato (o meglio nascosto).

Oggi più che mai per il locatore, è indispensabile sapere quello che sta facendo, quindi per mantenere la rotta giusta e sapere esattamente come comandare la propria nave, egli deve imparare a fare le scelte giuste e a esercitare il controllo sul suo inquilino.

La stessa cosa deve fare l’inquino onesto che si troverà a restituire l’appartamento affittato. In molti casi, i proprietari birichini, approfittando della bontà e della buona fede di alcuni inquilini, che ignorano quali sono i loro diritti nei confronti ti tutti quei proprietari che tentano di calpestare norme e patti contrattuali.

Con l’articolo di oggi, rispondiamo al Sig. Alessandro Zoncu, che ha postato la sua domanda, nel commenti di un mio video intitolato, “inquilino non paga l’affitto cosa fare” ?.

Ecco la domanda del Sig. Zoncu:

Buonasera, avrei un problema con la mia coinquilina che ha smesso di pagare le bollette a mio nome da settembre del 2020, sono in affitto nello stesso appartamento da 14 anni mentre lei è entrata ad aprile del 2019 ed è attualmente nel contratto.

E’ morosa persino per l’affitto, mi ignora quando le chiedo i soldi e non risponde, fa finta di niente e continua ad usare acqua, luce e gas.

Mi sono rivolto alla proprietaria, ad un avvocato poco efficiente ma lei mi sembra al quanto in gamba. Può aiutarmi a risolvere?

Il rinnovo del contratto sarà a luglio del 2022 ed io non posso continuare a pagare per entrambi. L’inquilina è una signora di 51 anni che lavora in fabbrica mentre io sono in cassa integrazione, la mia azienda multinazionale non apre più e sono in attesa di essere licenziato.

Tutti dicono che per fare prima dovrò dare il preavviso ed andarmene ma tra 6 mesi, poi se l’inquilina decidesse di non andarsene, la proprietaria non mi restituirebbe la doppia caparra che ho già versato. Chi pagherebbe per restituire l’immobile in buono stato quando mi è stato consegnato? Sempre io no…



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Restituzione delle cosa locata: art. 1590 C.C.

Gentile Sig. Zoncu, grazie per i suoi complimenti.

Proprio perché il sottoscritto si contraddistingue sin dal 1997 dalla massa dei tuttologi che si nascondono dietro alle scrivanie, mi sento di dirle che per fornirle una risposta certa e determinante, dovrei vedere ed esaminare il contratto di locazione stipulato fra le parti (locatore e conduttori).

In questo paese, dove si è abituati a sparare a casaccio, riempendosi la bocca con parole, termini, norme che non si conoscono, semplicemente perché un locatore o un conduttore hanno letto 3 articoli e hanno deciso così di interpretare a proprio vantaggio la norma, le ribadisco che ogni pratica locatizia deve essere compresa e valutata con massima attenzione.

Purtroppo in Italia, ove i proprietari fanno quello che gli pare , credendo che gli andrà sempre liscia e prevaricando sui loro inquilini, sono abituati a interpretare le norme a proprio favore, in barba a tutti e a tutto.

Questo per evitare che le parti si trovino, per colpa di consigli sbagliati o malsane interpretazioni a spendere parte delle propria vita e dei propri denari, fra i banconi dei tribunali civili e avvocati.

Tuttavia, le riporto di seguito per sua conoscenza l’articolo del c.c. riferito alla restituzione di un immobile locato:

Il conduttore deve restituire la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformita’ della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformita’ del contratto. In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione. Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetusta’.

Art. 1590 c.c.

Nel caso in cui in un contratto di locazione sia stato stipulato da più conduttori, deve sapere caro Sig- Zoncu, che è consentito a ciascuno di essi, di rescindere dal contratto in essere, rispettando patti contrattuali, condizioni e norme che regolano il recesso, questo potrà accadere anche senza che gli altri seguano la stessa strada.

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In questa ipotesi, ci troviamo difronte ad un “recesso parziale”.

In questi casi, il contratto in essere fra le parti, manterrà la sua efficacia nei confronti degli altri conduttori.

Non solo, ma deve sapere caro Sig. Zoncu, che nell’ipotesi di un recesso parziale (come il suo caso in esame), gli altri conduttori che decideranno di trattenersi, resteranno obbligati in solido al pagamento del canone pattuito in sede contrattuale (in pratica tutto il canone mensile).

Nel caso preso in esame, la proprietaria non puo’ trattenere il deposito cauzionale ed è obbligata a restituirle la cauzione versata.

Tuttavia, il mio vivo consiglio è di non tirare a interpretazioni, ma di valutare attentamente l’affiancamento di uno specialista che sa esattamente come aiutarla.

Qualora il suo locatore fosse un proprietario “FURBONE” che prevarica e calpesta i diritti degli inquilini, è indispensabile attuare delle procedure inconsuete che in questa sede non posso e non voglio rivelare.

Provi a inviare la sua candidatura compilando il questionario qui disponibile, rivolto però, solo a conduttori onesti e affidabili. Soltanto qualora lei rispondesse ai nostri valori, le indicherò, grazie ai tantissimi casi di successo portati a termine, la strada corretta che dovrà seguire.

PS: per tutti i nostri cari lettori alla ricerca del Fac simile verbale riconsegna immobile locato, consiglio vivamente di buttare un’occhio qui.

I migliori saluti
Miki Martinazzi

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