fbpx

Deposito cauzionale trattenuto per canoni non pagati: la mancata restituzione

Nonostante siano passati oltre 20 anni dall’ultima legge sulle locazioni L. 9 dicembre 431/98) e nonostante giurisprudenza e numerose sentenze hanno tentato di fare luce nell’agognato mondo locatizio, scopriamo oggi quand’è che la cauzione può essere trattenuta dal proprietario, Il Sottoscritto, attraverso parole semplici e non accademiche, vi spiega il dietro alle quinte in merito al deposito cauzionale trattenuto per canoni non pagati.

Una precisazione: il deposito cauzionale è regolamentato dall’articolo 11 della legge n. 392 del 27 luglio 1978 esso dichiara che la cauzione non può superare le tre mensilità.

Al termine delle locazione il proprietario è obbligato a restituire la somma versata dall’affittuario a titolo di cauzione, aumentata degli interessi legali maturati nel corso della locazione.

La finalità del deposito cauzionale è quella di garantire il locatore da eventuali inadempimenti del conduttore

E’ certo vero che la mancata restituzione del deposito cauzionale da parte del locatore è un atto che potrebbe essere punito dalla legge, e l’inquilino si potrebbe rivolgere al giudice per farsi rilasciare un decreto ingiuntivo, ma è altrettanto vero che per un inquilino, appropriarsi di oggetti e/o suppellettili di proprietà del locatore è un reato che viola il codice di procedura penale punito con la reclusione fino a 8 mesi.

E’ anche bene sapere che tanti proprietari furbetti, cancellano dal contratto l’articolo relativo agli interessi legali, non sapendo che commettono un illecito, palesemente in contrasto con le norme imperative.

Vabbè, non soffermiamoci in questo aspetto, torniamo al nostro deposito cauzionale trattenuto per canoni non pagati.


Affitto: restituzione deposito cauzionale cosa sapere?

Caro locatore devi sapere che se il tuo inquilino furbetto ti sta minacciando di appropriazione indebita per la mancata restituzione del deposito cauzionale, sappi costui ha tutto il diritto di farlo.

Tuttavia, nei prossimi paragrafi tenterò di fare luce e di spiegarti in modo semplice come funzionano le cose.

Caro proprietario, tu lo sai che se il tuo inquilino se ne andato dalla casa in affitto appropriandosi di cose o suppellettili tuoi, questo è punibile dalla legge e potrebbe venir arrestato e scontare 8 mesi di galera?

Con sentenza del 22.2.2010, il Tribunale di Marsala dichiarò A. G. e Ar.Gi. responsabili dei reati di cui agli artt. 110 e 648 c.p. e art. 61 c.p., n. 11, per essersi appropriati di oggetti e suppellettili appartenenti alla famiglia Av., costituenti corredo e mobilio della villa di proprietà della stessa sita in (OMISSIS), beni di cui avevano la disponibilità in quanto conduttori, e li condannò alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 400,00 di multa, ciascuno.

Avverso tale pronunzia proposero gravame gli imputati, e la Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 18.1.2010, confermava la decisione di primo grado.

Quindi, cari inquilini furbetti occhio a come vi muovete.


Il commento della Signora Maria Eugenia in merito alla restituzione deposito cauzionale d’affitto

Signor Martinazzi ho seguito tutti i suoi video e ho imparato tante cose.

E’ vero che spesso i conduttori tendono a “scontare” gli ultimi canoni dalla cauzione, ma secondo me non solo non è corretto, ma addirittura potrebbe configurasi come una appropriazione indebita.

Soprattutto nel caso in cui il Locatore ha fatto presente che la funzione del deposito cauzionale è quello di garantire il Locatore da eventuali danni.


La risposta di Miki Martinazzi. La mancata restituzione deposito cauzionale è appropriazione indebita.

Buongiorno Signora Maria Eugenia, la ringrazio personalmente per il suo interesse negli argomenti che tratto nei tanti miei video.

Da come scrive, sono certo che lei si annovera fra i Locatori Lungimiranti e attenti al proprio patrimonio immobiliare.

Utilizzare il deposito cauzionale in conto pigioni non è consentito dalla Legge che disciplina le locazioni.

Purtroppo, nonostante la legge lo vieti, tale prassi viene attuata e ripetuta quotidianamente da migliaia di locatori.

E’ bene fare alcune precisazioni per meglio interpretare la Giurisprudenza e le molteplici sentenze.

Qualora il locatore trattenga il deposito cauzionale senza aver prima agito in giudizio e ottenuto la sentenza del giudice, potrebbe venir accusato per appropriazione indebita, salvo alcuni casi specifici che andrebbero analizzati singolarmente.


Art. 646 c.p. – Appropriazione indebita

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032.

In alcuni casi la cauzione può essere trattenuta dal locatore qualora l’inquilino lasci l’immobile prima della scadenza del contratto, oppure senza rispettare il termine del preavviso o in assenza di una giusta causa (giustificato il recesso appellandosi ai gravi motivi per recedere dal contratto).

In effetti, in questi casi il locatore potrà non restituire il deposito cauzionale al suo affittuario.

Al contrario, il locatore dovrà restituire la cauzione se l’inquilino ha adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali (pagato tutti i canoni e restituito l’immobile nelle stesse condizioni in cui esso era stato consegnato il giorno della firma del contratto).

Nel 2016 il Tribunale di Roma ha reso chiara la distinzione fra appropriazione indebita e diritto del locatore a trattenere la cauzione, precisando che il padrone di casa (locatore) non può negare la restituzione del deposito cauzionale non solo se tutto è regolare ma neanche in caso di danni arrecati all’immobile.

Cassazione sentenza numero 4725/1989; Tribunale di Roma sentenza numero 10196/2016 e altre.


Deposito cauzionale codice civile e Giurisprudenza che cosa hanno detto?

Per evitare di non cadere vittima di queste assurde trappole o di trovarsi dalla parte del torto, il locatore dovrà all’inizio dell’instaurazione del rapporto locatizio e comunque prima di sottoscrivere il contratto di locazione, agire con furbizia attuando il ventaglio di tutele che il nostro ordinamento giuridico mette a disposizione, affinché lo posizioni in condizioni di blindare la propria locazione, senza timore alcuno.

Una di queste, è di non accontentarsi di un mero deposito cauzionale di 3 mensilità o di fideiussioni bancarie che scadono ogni anno o garanzie assicurative emesse da società di dubbia solidità e a rischio fallimento, ma bensì di utilizzare una specifica garanzia (che qui in un commento pubblico non le posso rivelare).

Tale garanzia affermerà una corazza sopra al rapporto locatizio e garantirà il proprietario da insolvenze mettendo quest’ultimo al riparo da astuzie e giochetti di potere attuabili dall’inquilino nel corso della locazione.

Allorché il conduttore iniziasse a pretendere di utilizzare il deposito cauzionale per pagare il canone di locazione, il locatore dovrà IMMEDIATAMENTE inviare al suo inquilino una lettera di diffida, affinché costui si rimetta in riga, si attenga agli obblighi contrattuali e ritorni a versare regolarmente il canone di locazione.

Con gratitudine e cordialità
Miki Martinazzi


1 commento su “Deposito cauzionale trattenuto per canoni non pagati: la mancata restituzione”

  1. Pingback: Deposito cauzionale in conto pagamento dei canoni di locazione. Si può?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Torna in alto