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Sfratto dai locali commerciali e mancato pagamento affitto negozio

Mi scrive il Sig. Arturo attraverso un commento postato sul mio canale YouTube, egli desidera conoscere come funziona lo sfratto dai locali commerciali qualora l’inquilino manchi il pagamento dell’affitto di un negozio.


Miki, per promuovere lo sfratto per morosità di un locale commerciale quanti canoni non pagati ci vogliono?

Ecco la domanda di Arturo: Volevo chiedere su una locazione commerciale dopo quante mensilità non pagate si può procedere con lo sfratto?

Gentilissimo Arturo, le disposizioni processuali che fanno riferimento alla L 27/07/1978 n. 392 riguardanti la locazione ad uso diverso dall’abitativo, fanno riferimento all’articolo 5 della stessa legge che recita:

“salvo quanto previsto dall’articolo 55 , il mancato pagamento del canone di locazione decorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, ovvero il mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori, quanto l’importo non pagato superi quello delle 2 mensilità del canone, costituisce risoluzione ai sensi dell’articolo 1455 del c.c..”

In sostanza per farla breve e per usare un linguaggio “parla come mangia” lei potrà citare in giudizio il suo conduttore quando l’importo della morosità di quest’ultimo è pari o superiore a 2 mensilità.

Tuttavia, l’articolo 55 permette al conduttore, in sede giudiziale, di sanare la sua morosità, salvo che il giudice dinnanzi a comprovate condizioni di difficoltà del conduttore, si impietosisca e assegni “a questo furbetto” un termine di grazia che potrebbe arrivare fino a 90 giorni.


Tempi sfratto per morosità locale commerciale e bene sapere che…

La concessione di un termine per il pagamento è una facoltà discrezionale del giudice, e non un obbligo e può essere esercitato soltanto qualora le difficoltà del conduttore siano comprovate.

Inoltre è importante sapere che qualora fra il proprietario e il conduttore i rapporti si deterioreranno definitivamente, e in sede di giudizio, l’inquilino decidesse di sanare la sua morosità, non è ipotizzabile la risoluzione del contratto.

Quindi, il locatore è obbligato a ricevere il pagamento e tenersi il suo “amato” conduttore. Perciò è importante non perdere le staffe.

Il mio vivo consiglio caro Sig. Arturo, prima di adire le vie legali e di rischiare di buttare al vento migliaia e migliaia di euro con il rischio di complicare ulteriormente la controversia fra lei e il conduttore, gettando i suoi soldi e il suo tempo fra tribunali, legali e uffici vari, è quello di utilizzare strade alternative che negli ultimi tempi stanno riscuotendo grande successo ed enormi soddisfazioni.

Se lo desidera, entri in contatto con il sottoscritto, attraverso una consulenza le indicherò le modalità rapide e risolutive non utilizzate dai Legali che le permetteranno di salvaguardare i suoi interessi.

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Con viva cordialità Miki Martinazzi

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