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Disdetta contratto locazione da parte del locatore (prima scadenza): la clausola di recesso anticipato

Il Sig. Aldo attraverso il suo commento postato nel canale YouTube di Miki Martinazzi, espone una domanda. Egli vuole capire come deve comportarsi difronte alla disdetta contratto locazione da parte del locatore (prima scadenza).

Come al solito i locatori, “cadono dal pero raccogliendo le mele”, credendo che gli inquilini siano degli stupidi e approfittando della loro ingenuità.

Locazione abitativa e disdetta alla prima scadenza: ecco la domanda di Aldo

Salve Sig Martinazzi, Sono stato contattato dal mio proprietario nella giornata odierna, Vivo in un appartamento con contratto 4 + 4 dal 14 novembre 2015, Nella chiamata , il proprietario mi ha esplicitamente detto che a breve riceverò una raccomandata per lasciare l immobile ( disdetta 6 mesi) perché vuole fare entrare suo nipote come affittuario.

Il proprietario può mandarmi via prima del termine del mio contratto? La ringrazio se può darmi un consiglio.

Quando il proprietario di casa può recedere dal contratto: la risposta dell’esperto

Buongiorno Sig. Aldo, dica al proprietario che il contratto di affitto 4+4 va rispettato. Il conduttore non può essere mandato via prima della scadenza contrattuale, nemmeno se l’appartamento in cui lei abita attualmente, servisse al Papa domani in prima mattinata.

La disdetta del contratto di locazione da parte del locatore (il termine corretto è diniego di rinnovo alla prima scadenza) potrà essere fatta solo al termine dei secondi 4 anni, comunicando la propria intenzione con almeno 6 mesi di preavviso, quindi entro il 13 novembre 2023.

Certamente il locatore avrebbe potuto inviarle disdetta alla prima scadenza (cioè entro novembre 2019), ma rispettando tempi e motivazioni contenute nella L 431/98

Quando il proprietario di casa può recedere dal contratto ? Ecco cosa recita l’art. 3 Legge sulle locazioni abitative

Il locatore alla prima scadenza contrattuale ai sensi del comma 1 art. 2 e dei contratti di locazione al comma 3 del medesimo articolo, può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con preavviso di almeno sei mesi.

I motivi sono i seguenti:

  • a) quando il locatore intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado;
  • b) quando il locatore, persona giuridica, società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda destinare l’immobile all’esercizio delle attività dirette a perseguire le predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità;
  • c) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello stesso comune;

Altre motivazioni sarebbero contenute nell’articolo 3 della legge sulle locazioni abitative riguardanti il suo contratto di affitto 4+4, ma mi soffermo qui per evitare di dilungarmi troppo.

Qualora il locatore dovesse prevaricare nei suoi confronti, acceda qui per scoprire come evitare di farsi mettere i piedi in testa dal proprietario.

Miki Martinazzi

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