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Disdetta contratto di affitto da parte del conduttore prima dei sei mesi

Il Sig. Lorenzo ha postato una domanda nei commenti di un mio video registrato anni fa, riguardante la disdetta contratto di affitto da parte del conduttore prima dei sei mesi.

La disdetta anticipata del contratto di locazione è da sempre al centro dell’attenzione.

Disdire un contratto di affitto di una casa o un immobile è da anni, un argomento scottante che mette in difficoltà il 90% dei locatori e dei conduttori.

Anzi, a causa di ciò, ogni giorno decine di controversie trovano terreno fertile.

Ecco la domanda di Lorenzo in merito alla disdetta contratto di locazione da parte del conduttore

Sono tonto io: con il 4+4 non ho ancora ben chiaro, se nel caso, es: la ditta che mi ha trasferito, dovesse farmi tornare in toscana all’improvviso, con un 4+4 dovrei pagare 6 mesi o posso venir via e il contratto cessa normalmente? (non credo comunque che debba pagare 6 mesi ma diciamo che non ci ho capito nulla ahah) da google:

“l conduttore, nei contratti 4+4 e 3+2, può dare disdetta per finita locazione dandone comunicazione scritta al locatore – tramite raccomandata A/R oppure posta certificata (PEC) – 6 mesi prima della data in cui intende lasciare l’appartamento o il locale commerciale o studio professionale”

Disdetta contratto di locazione di un immobile: come funziona e una guida

Gentile Lorenzo, l’articolo 3 della Legge 431/98 è molto chiaro:

“Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con preavviso di sei mesi”.

Per capire cosa significhi “recesso per gravi motivi”, potrei riempire un intero capitolo di un libro per spiegarle in quale modo “questi gravi motivi” andrebbero interpretati e applicati secondo la legge e che cosa il nostro Legislatore volesse dire nel lontano 1998.

Tuttavia, non avendo tutti gli elementi in mio possesso (il suo contratto di affitto tra le mie mani e la sua situazione locatizia), posso anticiparle che lei è obbligato a rispettare i 6 mesi di preavviso, anche se la sua ditta, improvvisamente ha deciso di trasferirla altrove.

Al contrario, l’articolo 1613 c.c. recita che:

“gli impiegati delle pubbliche amministrazioni possono, nonostante patto contrario, recedere dal contratto nel caso di trasferimento, purché questo non sia stato disposto su loro domanda”

Tale facoltà si esercita mediante disdetta motivata, e il recesso ha effetto dal secondo mese successivo a quello in corso alla data della disdetta”

Art- 1613 del c.c.

Non credo da quanto mi ha indicato nel suo commento, lei rientri nella categoria ” impiegati delle pubbliche amministrazioni”.

Desidero inoltre aggiungere che esistono dei casi in cui è possibile derogare all’articolo 3 della L. 431/98 e quindi, lasciare l’immobile prima di 6 mesi.

Mi sento inoltre di farle sapere, che la maggior parte dei contratti di affitto conclusi tra privati e agenzie immobiliari pressappochiste e impreparate, sono pieni di lacune, articoli nulli e spesso violano le norme imperative del codice civile.

Se il suo contratto di locazione rientrasse in questa categoria che le ho indicato nel precedente paragrafo, (e la maggior parte di questi rientrano le assicuro sono così) potrei aiutala attraverso la mia expertise ventennale, a identificare le varie vulnerabilità intrinseche del suo contratto di locazione.

Tuttavia, in assenza di ulteriori elementi in mio possesso, in questa sede non sono in grado di fornirle preziose delucidazioni e indicarle come svincolarsi dai rapporto locatizio e dai patti contrattuali.

Qualora lei desiderasse che il sottoscritto la aiuti a recedere dal contratto di affitto prima dei sei mesi, prenoti la sua prima chiamata conoscitiva cliccando qui.

Un caro saluto
Miki Martinazzi

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