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Diniego di rinnovo alla prima scadenza uso abitativo

Un signore ha commentato un mio video che ho postato tempo fa sul canale YouTube, riguardante il diniego di proroga del locatore nei contratti di locazione. Forse non lo sapete, ma la stragrande maggioranza dei proprietari confondono il diniego di rinnovo alla prima scadenza uso abitativo con il termine errato” disdetta alla prima scadenza”, quindi vi invito a prestare attenzione all’interpretazione che date ai termini.

Locazione abitativa e disdetta alla prima scadenza: ecco la domanda

Buongiorno Avvocato. Avrei bisogno di una importante informazione.

Al termine del primo quadriennio il proprietario di un immobile può dare disdetta adducendo come motivo quello di volerne fare una seconda casa?

Locazioni abitative il diniego di rinnovo alla prima scadenza: la risposta di Miki Martinazzi

Buongiorno, al termine della prima scadenza contrattuale il locatore potrà dare disdetta – il temine corretto è diniego di rinnovo del contratto alla prima scadenza – soltanto attraverso una motivazione specifica.

La motivazione è contenuta all’interno dell’articolo 3 della Legge 9 dicembre 1998. Comunicare all’inquilino il diniego al rinnovo del contratto, indicando una motivazione campata per aria non vale nulla, anzi la rende invalida.

Ecco un esempio:

Il locatore può comunicare la disdetta all’inquilino sei mesi prima della scadenza del contratto di locazione. Alla prima scadenza, il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovazione del contratto (in sostanza egli comunica all’inquilino che non intende rinnovare il contratto) ovviamente tale procedura è attuabile solo attraverso motivate ragioni, ovvero nei casi indicati dalla disciplina contrattuale e dalla legge Italiana.

Qualora il locatore infrangesse la legge o violi le indicazioni contenute nella disciplina locatizia, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento fino a 36 mensilità.

Oggi Miki parla del diniego di proroga del locatore nei contratti di locazione
Nullità disdetta contratto di locazione si ha quando nella raccomandata non è stato indicato una delle motivazioni contenute nell’articolo 3 L 431/98

Ovviamente, senza conoscere nello specifico la sua situazione, senza analizzare il suo contratto di locazione e senza tanti altri preziosissimi dettagli attualmente non in mio possesso, quanto le ho indicato in questo articolo deve essere accolto e applicato con estrema dovizia e cautela.

La disciplina locatizia è molto più vasta è complessa di quel che sembra. Tutti coloro che la prenderanno sottogamba, prima o poi pagheranno le conseguenze.

Nei vari portali blog, siti internet e altro troverà solo della gran immondizia scritta da teorici generalisti che non hanno mai visto come sia fatto un contratto di locazione, quindi le informazioni sbagliate, fuorvianti e mal interpretate e poi applicate dai locatori alla rinfusa, presto o tardi si ritorceranno contro.

Gli inquilini, al momento opportuno e se gliene presenterà l’occasione, gli errori commessi del proprietario, li utilizzerà a proprio vantaggio.

Sempre più spesso, mi trovo ad aiutare proprietari di tutta Italia alle prese con inquilini che da un momento all’altro, impugnano il contratto di affitto.

Per ogni contratto analizzato con attenzione, constato con profonda amarezza, che questi sono stati redatti e predisposti “da cani” e sono pieni di violazioni alle norme imperative.

Diniego di proroga del locatore nei contratti di locazione: conclusioni

Le invito a non abbassare mai la guardia quando ha a che fare con gli inquilini. Il nostro ordinamento giuridico tende a tutelare il conduttore, quindi il proprietario ha la responsabilità di attuare con ogni messo a disposizione, la tutela dei propri interessi.

Il modo per farlo c’è, basta solo conoscere dove mettere le mani.

Se vuole evitare di cadere nell’errore, di ritrovarsi un giorno in una controversia inaspettata e tra le mani una “patata bollente”, prenoti una prima chiamata conoscitiva gratuita con uno dei miei migliori esperti cliccando qui.

Un caro saluto
Miki Martinazzi

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