fbpx

Disdetta Contratto di Locazione 3+2

L’inquilino può dare disdetta contratto di locazione 3+2 qualora ricorrano gravi motivi, come previsto dall’art.3, comma 6, Legge n. 431/98, comunicandolo con sei mesi di anticipo al proprietario tramite lettera raccomandata. 

il conduttore può disdire il contratto alla prima scadenza comunicando la propria intenzione con sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale

Attenzione cari signori, perché non è sempre così come sembra. L’inquilino in sostanza, dopo aver firmato un contratto di locazione, non ha il diritto di fare quel ca***zo che gli pare.

Nei casi in cui il locatore decidesse di rifiutare la Disdetta Contratto di Locazione 3+2, “obbligando” l’inquilino ad adempiere al contratto di affitto sottoscritto, può farlo.

Qui si apre un vespaio che preferisco non aprire. Tuttavia, con quanto indicato sopra, desidero sottolineare che l’inquilino ha degli obblighi contrattuali di durata che “dovrebbe” osservare scrupolosamente.

Quindi, se trovate scritto sui vari vomitevoli blog che l’inquilino può andarsene quando gli pare e piace, non è così che stanno le cose.

Il proprietario, invece, può comunicare la disdetta del contratto solo alla scadenza dei primi 3 anni, osservando scrupolosamente i motivi previsti dall’art.3, comma 1 della Legge n.431/1998, qui di seguito indicati:

  • -Il locatore intende destinare l’immobile a scopo abitativo, commerciale, professionale proprio o di un coniuge, dei genitori, dei figli o di parenti entro il secondo grado
  • Il locatore intende destinare l’immobile a scopo abitativo, commerciale, professionale proprio o di un coniuge, dei genitori, dei figli o di parenti entro il secondo grado
  • -Il locatore è una persona giuridica, una società, un ente pubblico o ha finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali e intende utilizzare l’immobile per le finalità previste dalla sua attività, offrendo all’inquilino un altro immobile idoneo e di cui il locatore abbia la piena disponibilità.
  • -L’immobile locato è gravemente danneggiato o fa parte di un edificio che necessita di essere ristrutturato e/o messo in sicurezza e la permanenza dell’inquilino rappresenta un ostacolo.

Disdetta Contratto di Locazione 3+2: occhio al risarcimento

Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell’alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei mensilità dell’ultimo canone di locazione percepito.

Prestate attenzione a quel che fate cari signori.

Un caro saluto
Miki Martinazzi

Torna in alto