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Comunicazione e modulo di cessione fabbricato aggiornata

Art. 2 – Comunicazione e modulo di cessione fabbricato. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l’obbligo di comunicazione di cessione fabbricato di cui all’art. 12 del d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

In sostanza non c’è più l’obbligo di comunicare all’autorità competente la comunicazione di cessione fabbricato .

Attraverso la registrazione del contratto di locazione viene assorbito tale onere.


Chi deve effettuare la comunicazione?

La comunicazione di cessione fabbricato deve essere effettuata da chi ha la disponibilità dei locali (proprietario, usufruttuario, locatario in caso di sublocazione, legale rappresentante in caso di società), che deve accertare l’identità della persona a cui cede l’uso, attraverso un valido documento di identità, i cui estremi vanno riportati nell’apposito modulo, che trovate alla fine di questo articolo, della comunicazione di cessione fabbricato.


Entro quanto tempo va fatta la comunicazione di cessione ?

La comunicazione di cessione fabbricato deve essere effettuata all’Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, entro 48 ore, da chiunque (persona fisica o giuridica, pubblica o privata) ceda ad altri, a qualunque titolo e per un periodo superiore ad 1 mese, l’uso esclusivo di un immobile o di una parte di esso, (art. 12 del D.L. 21.3.1978. n. 59 convertito in legge 18.5.1978 n. 191).


Cosa dice le legge?

L’Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dell’interno, individua, nel quadro delle informazioni acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al comma 1, nonché dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all’art. 5, commi 1, lett. d), e 4 del d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, quelle rilevanti ai fini di cui all’art. 12 del d.l. 59/1978, convertito, con modificazioni, dalla legge 191/1978, e le trasmette in via telematica al Ministero dell’interno.

Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non soggetto a registrazione in termine fisso, l’obbligo di comunicazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell’art. 12 del d.l. 59/1978, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, può essere assolto anche attraverso l’invio di un modello informatico approvato con decreto del Ministero dell’interno, adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne stabilisce altresì le modalità di trasmissione.


E per i cittadini extracomunitari?

Permane, invece, l’obbligo di comunicazione della cessione di fabbricato per i casi di cessione di fabbricato e/o ospitalità a cittadini extracomunitari di cui l’art. 7 del D.Lgs. n. 286 del 1998 indipendentemente dalla registrazione del contratto.

Tale obbligo può essere assolto anche mediante la comunicazione di ospitalità.


Quali altri paesi sono obbligati ?

Per i Paesi facenti parte della Comunità Europea quindi Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Granducato del Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria.


Ecco cosa dice il testo integrale

Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per la comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza, di cui all’art. 7 del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, per la quale resta fermo quanto ivi previsto. C

on il decreto di cui al comma 3 sono definite le modalità di trasmissione della predetta comunicazione anche attraverso l’utilizzo di un modello informatico approvato con il medesimo decreto.

L’art. 3, comma 3, primo periodo, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, è soppresso. Al medesimo art. 3, comma 6, primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».

Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Quale modello utilizzare per la comunicazione di cessione fabbricato?

Per la comunicazione, si deve utilizzare l’apposito modello. La consegna dello stesso può essere effettuata tramite posta raccomandata A.R., per PEC (Posta Elettronica Certificata) della polizia di stato, a mano presso la questura territoriale rispettando orari e apertura al pubblico.

La comunicazione di cessione fabbricato può essere presentata anche presso il Commissariato Sezionale della P.S. della vostra Città o e presso il Commissariato Distaccato di P.S.


Ci sono sanzioni se non viene fatta la comunicazione di cessione fabbricato?

La mancata comunicazione comporta una sanzione amministrativa corrispondente ad un’ammenda che va da un importo minimo di euro 103,00 a un massimo di euro 1.549,00.

Il trasgressore, entro 60 giorni dalla notifica, può effettuare il pagamento in misura ridotta di euro 206,00 ovvero il doppio del minimo, alla tesoreria comunale.

Se non ci si avvale di questa facoltà, l’organo accertatore (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale) può inviare accertamento con relativa sanzione, che verrà conteggiata in base ai giorni di ritardo.


Conclusioni

Carissimi lettori, prestate massima attenzione e occhi sempre aperti quanto di apprestate ad affittare il vostro immobile.

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Michele Martinazzi

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