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Codice Civile articolo 1578.

Vizi della cosa locata (codice civile articolo 1578)

Se al momento della consegna la cosa locata e' affetta da vizi  che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneita' all'uso pattuito, il conduttore  puo'  domandare  la  risoluzione  del  contratto  o   una riduzione del corrispettivo, salvo che  si  tratti  di  vizi  da  lui conosciuti o facilmente riconoscibili.    

Il locatore e' tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.
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