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Contratto di affitto la residenza inquilino e proprietario: diritti !

Nel contratto di affitto la residenza dell’inquilino può essere ostacolata? Può un locatore, dopo aver firmato il contratto impedire di stabilire la residenza nell’appartamento dato con regolare contratto di affitto ad un inquilino? Cari lettori oggi parliamo della residenza inquilino e proprietario diritti e doveri.

Quando scrivo quotidianamente che in rete si trovano “articoli vomitevoli” redatti da caproni e incompetenti che vi faranno commettere solo un sacco di errori e vi infileranno in costosissime controversie legali, ecco a che cosa mi riferisco:

Quando si affitta un immobile il suo possesso e il suo godimento passano all’inquilino, anche se la proprietà rimane, ovviamente, al proprietario. Proprio per questo motivo il proprietario dell’immobile, avendolo locato, non può mantenere la residenza in un immobile di cui perde il diritto di godimento.

QUESTA INDICAZIONE NON E’ VERA ED E’ STATA POSTATA IN UN NOTO PORTALE WEB. COLUI O COLEI CHE HANNO RIPORTATO UNA FESSERIA DEL GENERE SONO DEI CAPRONI !!!!!

Quindi cari Signori, quanto affermato da questo portale è sbagliato e ora vi spiego il perché è possibile mantenere la residenza in una casa affittata.

Diciamolo subito fuori dai denti: il proprietario può tranquillamente mantenere la residenza all’interno dell’appartamento in affitto, ma non può ostacolane all’inquilino il trasferimento della stessa.

Miki, il proprietario rifiuta la residenza, può impedirla ?

La risposta è: no, non può !

I proprietari di casa (definiti locatori) frequentemente credono di arrogarsi il diritto di poter impedire ai loro inquilini di stabilire la residenza all’interno dell’immobile affittato. 

Nel caso in cui l’inquilino desideri stabilire comunque la residenza nell’immobile affittato (richiedere la residenza all’insaputa del proprietario), l’affittuario di fatto entrerà nello stesso stato di famiglia del locatore.

Qualora l’inquilino si recasse al proprio Comune di appartenenza per proporre domanda di trasferimento della propria residenza, per il locatore potrebbe rivelarsi un grattacapo dover spiegare le motivazioni che lo hanno spinto a vietarne il trasferimento.

Ora non vi sto a spiegare tutti i dettagli e rischierei di annoiarvi, ricordatevi che questo è un articolo gratuito.

Se non volete incorrere in costose battaglie legali o noiose e sfiancanti controversie, vi suggerisco di prenotate una chiamata conoscitiva gratuita con un mio fidato esperto. Egli ascolterà le vostre esigenze e vi indicherà in quale modo potervi aiutare prima che commettiate delle c@zz*#te e vi infiliate in controversia.

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Miki, spiegami come cambiare residenza senza il consenso del proprietario

Il proprietario non vuole residenza e minaccia
di cacciarti di casa?

Semplice, vai nel tuo Comune dove intendi richiedere la residenza, e compila apposita domanda.

Ogni Comune ha una sua procedura e utilizza protocolli leggermente diversi uno rispetto all’altro.

I cittadini che vogliono trasferirsi, provenendo da Comune diverso, devono comunicare tale variazione – tramite specifica dichiarazione – all’Ufficio Anagrafe, che provvederà poi a trasmettere la richiesta di cancellazione al Comune di precedente abitazione.

Il Comune dove intendi abitare, a pratica conclusa, provvederà contemporaneamente ad informare la Motorizzazione per l’aggiornamento dell’indirizzo sul libretto di circolazione e per le pratiche di rito.

Il cambio di Residenza con provenienza da altro Comune (l’scrizione Anagrafica) differisce rispetto al cambio di Indirizzo (eseguito all’interno dello stesso Comune).

Una volta compilato il modulo per la richiesta di residenza, devi solo attendere che il Vigile preposto, venga a verificare che il Cittadino abbia effettiva dimora.

Come deve comportarsi un’inquilino in questo caso? Miki, serve proprio l’autorizzazione del proprietario per residenza ?

L’articolo 43 del 28/12/2000 n 445 recanti dichiarazioni sostitutive (testo unico delle disposizione legislative in materia amministrativa) indica che è possibile comprovare la residenza semplicemente “anche con dichiarazioni sottoscritte all’istante”, questo significa che nei confronti della P.A è possibile dichiarare la propria residenza semplicemente con la dichiarazione sostitutiva.

Di seguito riporto parte delle indicazioni contenute nel D.p.r. 28/12/2000 : “….sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti“:

  • a) data e il luogo di nascita;
  • b) residenza;
  • c) cittadinanza;
  • d) godimento dei diritti civili e politici;
  • e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • f) stato di famiglia;
  • g) esistenza in vita;
  • h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  • i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • l) appartenenza a ordini professionali;
  • m) titolo di studio, esami sostenuti;
  • n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
  • q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  • r) stato di disoccupazione;
  • s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • t) qualità di studente;

Autocertificazione di residenza: dichiarazione sostitutiva, elenco motivazioni

  • u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • (lettera così modificata dall’art. 49 del d.P.R. n. 313 del 2002)
  • bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • bbb) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
  • (lettera introdotta dall’art. 49 del d.P.R. n. 313 del 2002)
  • cc) qualità di vivenza a carico;
  • dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Contratto affitto 4+4 obbligo residenza o no, Miki?

La residenza non è obbligatoria cari Signori, chi scrive il contrario è una capra.

La scelta di stabilire o no la propria residenza è rimessa alla libera scelta del conduttore che abiterà l’immobile

Tuttavia è importante sapere che per ottenere le agevolazioni o i benefici fiscali, la residenza è obbligatoria.

Rammento nuovamente che questo è un articolo gratuito, quindi cari lettori per evitare errori che vi costeranno sanzioni salate, vi suggerisco di provare a prenotare la chiamata conoscitiva con un mio fidato esperto cliccando qui.

Sono disponibili soltanto 8 chiamate conoscitive gratuite. Qualora non troviate posti liberi, riprovate a prenotare dopo 7 o 10 giorni o addirittura il mese successivo.

Vi ricordo inoltre che nel contratto di affitto 4+4,  è nulla ogni pattuizione di diversa durata. Quindi, qualora abbiate a che fare con un locatore “furbo” che stipuli contratti con una durata inferiore, sappiate cari conduttore che costui si espone a rischi di nullità elevatissimi.

Per procedere alla stipula di contratti transitori, cioè inferiori ai 4 anni ci devono essere “motivazioni tangibili” e sono regolamentati dalla L 431/98 art. 5 comma 1 e dagli accordi territoriali vigenti nel Comuni definiti ad “alta densità abitativa” nello specifico per i contratti a canone concordato, ne ho parlato ampiamente in questo articolo.

Proprietario avvisato, mezzo salvato. Poi non dite che non sapevate nulla.

La residenza inquilino e proprietario è spesso una battaglia aperta. Occhio!!!

Mi rivolgo soprattutto al proprietario che affitta la prima casa senza cambiare residenza e a colui che desidera corazzare la propria locazione e assicurarsi un ricco futuro, ascolta attentamente.

Se vuoi scacciare per sempre le angosce di infilarti in casa un inquilino prepotente o se vuoi scoprire come si blinda per davvero una locazione, ho preparato e pensato una video guida di oltre un’oretta dove ti aprirò gli occhi e ti mostrerò quali sono gli errori che riempiono i tribunali e come assicurarti un prospero e sicuro futuro grazie al tuo affitto.

Se ti va, prenditi un’oretta per ascoltarla.


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Carissimi proprietari, pertanto, prestate molta attenzione a quando stipulate un contratto di locazione in autonomia, senza assistenza, o con l’assistenza di incompetenti “scalda sedie” in deroga alla L 431/98.

In questo articolo ho indicato le minacce che un locatore, può andare incontro se sottovaluta aspetti molto importanti nell’affittare la propria casa.

Fin dal lontano 1997 ne ho viste di tutti i colori, i problemi con i conduttori, sono all’ordine del giorno. Tuttavia, attraverso scelte consapevoli e ben pianificate affittare in sicurezza è possibile.

Un caro saluto
Miki Martinazzi

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