Contratto di affitto, la residenza dell’inquilino, diritti !
Può un locatore impedire di stabilire la residenza nell’appartamento dato con regolare contratto di affitto ad un inquilino?
E’ una domanda che mi viene posta molto spesso da persone a cui è stato affittato un’immobile con un contratto di affitto di un anno o poco più. I proprietari di case frequentemente impediscono ai loro inquilini di stabilire la residenza all’interno dell’immobile affittato.
Ma il proprietario di casa può impedirlo ?
La risposta è: no, non può !
Nonostante il locatore decida di mantenere la residenza all’interno appartamento in affitto , non può ostacolane all’inquilino il trasferimento della stessa. Tuttavia va ricordato che la locazione di durata inferiore a 4 anni + 4, è nulla ogni pattuizione di diversa durata. Per procedere alla stipula di contratti transitori, cioè inferiori ai 4 anni ci devono essere “motivazioni tangibili” e sono regolamentati dalla L 431/98 art. 5 comma 1 e dagli accordi territoriali vigenti nel Comuni definiti ad “alta densità abitativa” nello specifico per i contratti a canone concordato, ne ho parlato ampiamente in questo articolo.
Sono certo che qualora l’inquilino chiedesse al Comune il trasferimento della propria residenza, per il locatore potrebbe rivelarsi un grattacapo dover spiegare alle istituzioni, le motivazioni che hanno spinto il locatore a vietarne il trasferimento.
Come dove comportarsi un’inquilino in questo caso?
L’articolo 43 del 28/12/2000 n 445 recanti dichiarazioni sostitutive (testo unico delle disposizione legislative in materia amministrativa) indica che è possibile comprovare la residenza semplicemente “anche con dichiarazioni sottoscritte all’istante”, questo significa che nei confronti della P.A è possibile dichiarare la propria residenza semplicemente con la dichiarazione sostitutiva.
Di seguito riporto parte delle indicazioni contenute nel D.p.r. 28/12/2000 : “….sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all’istanza, sottoscritte dall’interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti“:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
(lettera così modificata dall’art. 49 del d.P.R. n. 313 del 2002)
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
bbb) di non essere l’ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
(lettera introdotta dall’art. 49 del d.P.R. n. 313 del 2002)
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
Carissimi proprietari, pertanto, prestate molta attenzione a quando stipulate un contratto di locazione senza assistenza e in deroga alla L 431/98. In questo articolo ho indicato le minacce che un locatore, può andare incontro se sottovaluta aspetti molto importanti nell’affittare la propria casa. In oltre 22 anni di esperienza ne ho viste di tutti i colori, i problemi con i conduttori, sono all’ordine del giorno. Tuttavia, attraverso scelte consapevoli e ben pianificate affittare in sicurezza è possibile.
Ricorda, la tua casa vale.
Michele Martinazzi D. Botter